Art. 20
Misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate
In vigore dal 14 mar 2023
Misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate
Nell’elaborare una descrizione delle misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate a norma dell’, paragrafo 7, lettera s), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a)
una valutazione delle possibilità di portabilità delle posizioni e delle attività collegate a un’altra CCP, compresa una valutazione della fattibilità e del probabile esito e una valutazione della situazione in cui la portabilità o il trasferimento non sono in ultima analisi possibili;
b)
il modo in cui la CCP conserva i dati pertinenti riguardanti le posizioni nei conti omnibus e separati dei clienti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il modo in cui la CCP è in grado di fornire informazioni dettagliate sulle risorse e sui sistemi in atto per mantenere aggiornate le informazioni che potrebbero essere fornite rapidamente nell’ambito della risoluzione per garantire che le posizioni del cliente, ove sia possibile identificarle, presso la CCP possano essere identificate e potenzialmente cedute con esito positivo;
c)
le misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei partecipanti diretti e dei clienti della CCP inadempiente dalla CCP inadempiente a un’altra CCP o a una CCP-ponte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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