Art. 7

Valutazione da parte dell’Autorità

In vigore dal 13 mar 2023
Valutazione da parte dell’Autorità 1.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 8, l’Autorità, a seguito di una notifica a norma dell’, paragrafo 3, effettua una valutazione in modo indipendente, obiettivo e trasparente, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per verificare se l’inclusione del coformulante in un prodotto fitosanitario debba essere considerata inaccettabile. 2.   L’Autorità pubblica i risultati del suo lavoro sulla valutazione tecnica effettuata conformemente al paragrafo 1 e aggiorna la relazione sul coformulante entro 12 mesi dalla fine del periodo di cui all’, paragrafo 4. Su richiesta dell’Autorità lo Stato membro notificante fornisce assistenza scientifica nella preparazione della valutazione tecnica e della relazione sul coformulante aggiornata. 3.   Se opportuno, l’Autorità organizza una consultazione di esperti, che comprenda esperti dello Stato membro notificante e, se pertinente, degli altri Stati membri. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 2 è prorogato di un mese. 4.   L’Autorità consulta gli Stati membri e la Commissione in merito al suo progetto di valutazione tecnica e risponde alle eventuali osservazioni ricevute prima della sua adozione. 5.   L’Autorità stabilisce il formato del documento di comunicazione dei risultati del suo lavoro, che comprende sezioni relative alla procedura di valutazione e alle proprietà del coformulante in questione. 6.   Ove necessario, il documento dell’Autorità che comunica i risultati del suo lavoro indica se nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 debbano essere stabilite condizioni d’uso specifiche per il coformulante notificato.
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