Art. 4

Contenuto della relazione sul coformulante

In vigore dal 13 mar 2023
Contenuto della relazione sul coformulante 1.   Una notifica a norma dell’, paragrafo 3, è accompagnata da una relazione sul coformulante. 2.   La relazione sul coformulante include: a) l’identità chimica del coformulante: 1) per una sostanza, come specificato nell’allegato VI, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 2) per un preparato, come specificato per le miscele all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008; b) i criteri di cui all’allegato che lo Stato membro notificante ritiene soddisfatti; c) se opportuno, eventuali condizioni d’uso specifiche da stabilire per il coformulante nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009. 3.   Se un coformulante soddisfa uno o più dei criteri stabiliti ai punti da 1 a 3 dell’allegato del presente regolamento e figura nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, la relazione sul coformulante include un riferimento alla voce pertinente dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (vale a dire numero indice o numero CAS). Se un coformulante non figura nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ma lo Stato membro notificante ritiene che dovrebbe essere classificato nelle classi di pericolo di cui ai punti da 1 a 3 dell’allegato del presente regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento alla proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate che lo Stato membro o un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 4.   Se un coformulante soddisfa il criterio di cui al punto 4 dell’allegato del presente regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento alla voce pertinente degli allegati da I a V del regolamento (UE) 2019/1021. 5.   Se un coformulante soddisfa uno o più dei criteri di cui al punto 5 dell’allegato del presente regolamento e figura nell’elenco di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la relazione sul coformulante include un riferimento alla voce pertinente di tale elenco. Se un coformulante non figura nell’elenco di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ma lo Stato membro notificante ritiene che dovrebbe essere identificato come indicato al punto 5 dell’allegato del presente regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento al fascicolo presentato come indicato nell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006. 6.   Se un coformulante soddisfa uno o più dei criteri di cui ai punti da 6 a 8 dell’allegato del presente regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento al parere adottato conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. 7.   Se un coformulante è incluso nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e la restrizione è pertinente per l’uso in prodotti fitosanitari, la relazione sul coformulante include un riferimento alla voce pertinente dell’allegato XVII del medesimo regolamento. Se l’uso di un coformulante non è incluso nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ma lo Stato membro notificante ritiene che esso presenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente che non è adeguatamente controllato e richiede un’azione conformemente all’articolo 69, paragrafo 1 o 4, del medesimo regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento al fascicolo di cui all’allegato XV di tale regolamento, presentato all’ECHA conformemente all’articolo 69 del medesimo regolamento. 8.   Se lo Stato membro notificante ritiene che la sostanza notificata soddisfi il criterio di cui al punto 10 dell’allegato, la relazione sul coformulante include le conclusioni della valutazione effettuata a norma dell’, paragrafo 2. 9.   Nei casi in cui la relazione sul coformulante includa informazioni riservate conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle pertinenti disposizioni in materia di riservatezza dei regolamenti di cui ai paragrafi da 2 a 8, lo Stato membro notificante presenta una versione riservata e una non riservata della relazione sul coformulante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:574:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo