Art. 1

Contenuto dei registri

In vigore dal 10 mar 2023
Contenuto dei registri 1.   Nei registri di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 («i registri») gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari forniscono le informazioni di cui all’allegato del presente regolamento. 2.   Se l’ubicazione di un’area o di una struttura in cui è stato utilizzato un prodotto fitosanitario non può essere identificata mediante l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, o se, a norma del paragrafo 1, ciò non è richiesto per un tipo di utilizzo, gli Stati membri forniscono agli utilizzatori professionali adeguati metodi alternativi di identificazione. Tali metodi di identificazione consentono di identificare l’ubicazione dell’area, dell’unità o della struttura in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la sua posizione geospaziale. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori professionali denominazioni comuni di colture, situazioni o usi dei terreni corrispondenti ai codici EPPO e degli stadi di sviluppo delle colture conformemente alla monografia BBCH per la registrazione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari. 4.   Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di imporre agli utilizzatori professionali di includere nei registri altre informazioni che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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