Art. 2
In vigore dal 8 mar 2023
Per un periodo transitorio che termina il 15 dicembre 2023 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 settembre 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:516:oj#art-2