Art. 2

In vigore dal 3 mar 2023
Per quanto riguarda le sostanze attive isoxaben e tetraconazolo in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 26 settembre 2023.
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