Art. 1
In vigore dal 2 mar 2023
Il regolamento (CE) n. 1480/2004 è così rettificato:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o da tuberi uso-seme che sono stati prodotti, sotto la supervisione degli esperti suddetti, come prima generazione dei tuberi-seme di patate certificati di cui al presente paragrafo.»
;
2)
nell’allegato III, punto 10, il quinto trattino è sostituito dal seguente:
«—
nel caso si tratti di patate, le patate oggetto della spedizione sono state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o da tuberi uso-seme che sono stati prodotti, sotto la supervisione degli esperti suddetti, come prima generazione dei tuberi-seme di patate certificati di cui sopra.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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