Art. 7
Modalità di pagamento e conseguenze finanziarie in caso di mancato pagamento
In vigore dal 2 mar 2023
Modalità di pagamento e conseguenze finanziarie in caso di mancato pagamento
1. Tutti i contributi per le attività di vigilanza sono pagati in euro e conformemente ai riferimenti di pagamento previsti dalla decisione di esecuzione adottata a norma dell’, paragrafo 4.
2. Qualsiasi pagamento tardivo, parziale o mancato e qualsiasi inosservanza delle condizioni di pagamento stabilite dalla decisione di esecuzione di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento dà luogo al recupero dell’importo non pagato unitamente agli interessi al tasso di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali pagamenti non pregiudicano le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora applicabili a norma degli articoli 74 e 76 del regolamento (UE) 2022/2065.
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