Art. 5
Determinazione dell’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza e applicazione del limite massimo globale per fornitore
In vigore dal 2 mar 2023
Determinazione dell’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza e applicazione del limite massimo globale per fornitore
1. Ogni anno il fornitore del servizio o dei servizi designati paga un contributo per le attività di vigilanza risultante dall’importo di base, o dalla somma degli importi di base, calcolato a norma dell’ per il servizio o i servizi designati che fornisce e dagli adeguamenti applicati a norma di detto articolo.
2. L’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza addebitato in un determinato anno a un determinato fornitore di uno o più servizi designati non deve superare il limite massimo globale pari allo 0,05 % del suo utile a livello mondiale nell’esercizio finanziario precedente. Se i conti di un fornitore sono consolidati, ai fini della determinazione del limite massimo globale del contributo si considerano gli utili consolidati a livello mondiale del gruppo a cui appartiene.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’utile a livello mondiale è quello che risulta dai migliori dati disponibili tratti dai bilanci annuali relativi all’ultimo esercizio contabile completo presentati dal fornitore in questione, conformemente ad uno dei riferimenti seguenti:
a)
i principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, se applicati dal fornitore;
b)
l’allegato V, punto 17, o l’allegato VI, punto 15, della direttiva 2013/34/UE;
c)
qualsiasi principio di informativa accettabile di un paese terzo, qualora al fornitore non si applichi né la lettera a) né la lettera b).
3. Qualora l’importo di base o la somma degli importi di base calcolati a norma dell’ per il servizio o i servizi designati forniti da un determinato fornitore superi il limite massimo globale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza addebitato a tale fornitore è ridotto al limite di cui sopra.
4. La somma degli importi residui non addebitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo è addebitata ai restanti fornitori di servizi designati per i quali non è stato raggiunto il limite massimo globale, in proporzione al numero medio mensile di destinatari attivi del servizio designato, espresso come coefficiente (U) di cui all’, paragrafo 2, e tenendo conto del periodo di designazione del servizio, espresso come coefficiente (T) di cui all’, paragrafo 3, secondo la formula seguente:
Qualora l’applicazione del presente paragrafo determini l’applicabilità del limite massimo globale per uno o più fornitori rimanenti di servizi designati, il paragrafo 3 e il presente paragrafo continuano ad applicarsi fino al momento in cui non rimane alcun importo residuo.
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