Art. 8

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 27 feb 2023
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali o prodotti di cui al presente atto delegato si applicano a decorrere da 24 mesi dopo la data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2023/905 — Entrata in vigore e applicazione | Portale Normativo