Art. 1
In vigore dal 25 feb 2023
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)
all' sono aggiunte le lettere seguenti:
«y)
“soggetto critico”: un soggetto quale definito all', punto 1), della direttiva (UE) 2022/2557 del Paramento europeo e del Consiglio (*1);
z)
"infrastruttura critica": un'infrastruttura quale definita all', lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (*2) e all', punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557;
z bis)
"infrastruttura critica europea": un'infrastruttura quale definita all', lettera b), della direttiva 2008/114/CE;
z ter)
"proprietario o operatore di infrastruttura critica europea": un soggetto responsabile degli investimenti e/o del funzionamento quotidiano relativi ad a un elemento o a un sistema specifico, o parte di questo, designato come infrastruttura critica o infrastruttura critica europea.
(*1) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164)."
(*2) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008 , relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).»;"
2)
all' sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.
3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).
4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), e h).»;
3)
all'articolo 2 bis bis sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione».
4)
all'articolo 3 quater è aggiunto il paragrafo seguente:
«5 quater. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte D, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;
5)
all'articolo 3 quinquies sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.
6. In caso di rifiuto di un volo di cui ha ricevuto comunicazione a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.»;
6)
l’articolo 3 decies è così modificato
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 quinquies. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte C, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 2803 e 4002 elencati nell'allegato XXI, parte C, cui si applica il paragrafo 3 quinquies bis.
3 quinquies bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, fino al 31 dicembre 2023, delle quantità seguenti:
a)
474 638 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803;
b)
355 106 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quinquies bis e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3).
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"
7)
l'articolo 3 duodecies à così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 quater. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte C, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 e 7219 24 elencati nell'allegato XXIII, parte C, cui si applica il paragrafo 3.
5 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII, parte C, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»;
b)
i paragrafi 5 bis e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5 bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 8417 20 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.
6. Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis e 5 ter, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.»;
8)
all'articolo 5 bis sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), i depositari centrali di titoli quali definiti all' del regolamento (UE) n. 909/2014 e le controparti centrali quali definite all' del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) trasmettono, al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue:
a)
i dati identificativi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che possiede, detiene o controlla tali attività e riserve, compresi nome, indirizzo e numero di partita IVA o codice fiscale;
b)
l'importo o il valore di mercato delle attività e riserve alla data di comunicazione e alla data di blocco;
c)
i tipi di attività e riserve, con indicazione della categoria di appartenenza fra le categorie previste all', lettera g), punti da i) a vii), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (*7), le cripto-attività, le altre categorie d'interesse, e una categoria supplementare in cui rientrano le risorse economiche ai sensi dell', lettera d), del regolamento (UE) n. 269/2014. Per ciascuna delle categorie citate e ferma restando la disponibilità del dato, sono indicate le caratteristiche d'interesse quali quantità, ubicazione, valuta, scadenza, e condizioni contrattuali tra l'entità che effettua la comunicazione e il proprietario dell'attività.
4 ter. Se la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che effettua la comunicazione ha accertato una perdita o un danno straordinario e imprevisto alle attività e riserve di cui al paragrafo 4 bis, l'informazione è trasmessa immediatamente all‘autorità competente dello Stato membro interessato e simultaneamente alla Commissione.
4 quater. Gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 4 bis collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni ricevute a norma di tale paragrafo. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Qualora tale richiesta sia indirizzata a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la trasmette simultaneamente all’autorità competente dello Stato membro interessato. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
4 quinquies. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute.
4 sexies. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*8) e (UE) 2018/1725 (*9) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione nell'applicazione del presente regolamento.
(*4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."
(*5) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)."
(*6) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)."
(*7) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)."
(*8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."
(*9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"
9)
all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»;
10)
all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, è aggiunta la lettera h) seguente:
«h)
la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale.»;
11)
all'articolo 5 bis bis, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
"3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2023 da parte dellle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione."
;
12)
sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 5 sexdecies
1. È vietato, a decorrere dal 27 marzo 2023 far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.»
Articolo 5 septdecies
1. È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all’, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlameto europeo e del Consiglio (*10) in un impianto di stoccaggio quale definito all', punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di:
a)
un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
b)
una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o
c)
una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la messa a disposizione di capacità di stoccaggio di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.
(*10) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36)."
(*11) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).»;"
13)
all'articolo 12 ter è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2023 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i servizi derivanti dal disinvestimento sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi ovvero a loro esclusivo beneficio; e
b)
le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo russo o a un utilizzatore finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Russia.»
;
14)
all'articolo 12 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1, 2 o 2 bis entro due settimane dal rilascio.»;
15)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 12 quinquies
I divieti di prestare assistenza tecnica fissati dal presente regolamento non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale.
Articolo 12 sexies
1. Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal presente regolamento, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26) del codice doganale dell'Unione (*12) le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione.
2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione.
3. Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia.
4. I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il divieto di acquisto, e con il regolamento (UE) n. 269/2014.
5. Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 26 febbraio 2023 e sono state bloccate in applicazione del presente regolamento.
(*12) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"
16)
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
17)
l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
18)
l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
19)
l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
20)
l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Il punto 20 si applica a una o più entità di cui all'allegato V del presente regolamento a decorrere dal 10 aprile 2023 e a condizione che il Consiglio, esaminati i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;
21)
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
22)
l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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