Art. 1
In vigore dal 23 feb 2023
Il regolamento delegato (UE) 2019/907 è così modificato:
1)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai maestri di sci che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento è rilasciato un certificato di competenza attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Il certificato attesta il superamento di una PFC ed è rilasciato da un organo competente in uno Stato membro.»
;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2023:865:oj#art-1