Art. 8

Richiesta di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame

In vigore dal 17 feb 2023
Richiesta di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame Il richiedente trasmette alle pertinenti autorità competenti o all’organismo designato da uno Stato membro la richiesta di certificato di omologazione per una nave adibita al trasporto di bestiame conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 almeno 20 giorni lavorativi prima della data dell’ispezione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
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