Art. 7
Piani di emergenza in caso di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame
In vigore dal 17 feb 2023
Piani di emergenza in caso di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame
I piani di emergenza in caso di emergenza, presentati dai trasportatori che intendono trasportare animali via mare su navi adibite al trasporto di bestiame a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005, comprendono un’analisi del rischio relativa ai pericoli più probabili per il benessere degli animali connessi a tali viaggi.
Storico versioni
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