Art. 5

Registrazione delle ispezioni

In vigore dal 17 feb 2023
Registrazione delle ispezioni 1.   Dopo un’ispezione le autorità competenti degli Stati membri registrano, senza indebito ritardo, l’ispezione effettuata sulle navi adibite al trasporto di bestiame a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 nella base di dati elettronica di cui all’ del presente regolamento. 2.   La documentazione delle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende gli elementi figuranti all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/625.
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