Art. 4

Registrazione dei certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame

In vigore dal 17 feb 2023
Registrazione dei certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame 1.   Le autorità competenti degli Stati membri registrano i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005 nella base di dati elettronica di cui all’ del presente regolamento. 2.   I certificati di cui al paragrafo 1 comprendono la data di scadenza dei certificati, informazioni riguardanti la massima superficie al suolo disponibile per gli animali per ponte e la tipologia di animali che le navi possono trasportare.
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