Art. 3

Base di dati elettronica

In vigore dal 17 feb 2023
Base di dati elettronica 1.   La Commissione sviluppa una base di dati elettronica e provvede al funzionamento, alla manutenzione, all’assistenza e a qualsiasi aggiornamento necessario o ulteriore sviluppo della stessa. 2.   La base di dati elettronica contiene le informazioni necessarie per le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, compresi: a) i dati relativi alla certificazione figuranti nei certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame in modo da consentire alle autorità competenti degli Stati membri di identificare rapidamente le navi adibite al trasporto di bestiame; b) la documentazione delle ispezioni effettuate in precedenza dalle autorità competenti degli Stati membri sulle navi adibite al trasporto di bestiame ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005; c) le informazioni pubblicamente disponibili sugli esiti delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. 3.   La Commissione dà alle autorità competenti degli Stati membri l’accesso alla base di dati elettronica ai fini degli . 4.   Le autorità competenti degli Stati membri designano ciascuna almeno un amministratore nazionale e comunicano tale designazione alla Commissione insieme ai relativi recapiti. Esse informano immediatamente la Commissione in merito a qualsiasi modifica riguardante gli amministratori nazionali. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dei dati e dei documenti che inseriscono o generano nella base di dati.
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Base di dati elettronica (Art. 3 Regolamento (UE) 2023/372) — Testo vigente | Portale Normativo