Art. 10

Controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame

In vigore dal 17 feb 2023
Controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame 1.   Un veterinario ufficiale effettua i controlli ufficiali a bordo di una nave adibita al trasporto di bestiame durante l’intero primo viaggio della nave con partite di animali dopo l’omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 e prima del rinnovo di tale omologazione. 2.   L’omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora: a) i controlli di cui al paragrafo 1 dimostrino che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo; e b) il trasportatore adotti misure correttive efficaci se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 individuano altre carenze. 3.   Per l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, il veterinario ufficiale redige una relazione sui controlli effettuati a bordo durante il viaggio, conformemente al modello riportato nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:372:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo