Art. 5

In vigore dal 14 feb 2023
Il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è così modificato: 1) all' è inserito il paragrafo seguente: «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.» . 2) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis 1.   In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate e purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2140 (2014) e dell'UNSCR 2216 (2015): a) la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività descritte all'articolo 1 bis; b) lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche. 2.   Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicato l', paragrafo 3.» . 3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all', paragrafi 1 e 2.».
Storico versioni

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