Art. 2

In vigore dal 9 feb 2023
L', paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dell'India o della Turchia e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società non incluse nel campione che hanno collaborato. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, originarie dell'India o della Turchia, durante il periodo dell'inchiesta (1o luglio 2020 - 30 giugno 2021); b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
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