Art. 1
In vigore dal 9 feb 2023
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura, attualmente classificati con i codici NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00 e originari dell'India o della Turchia.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
India
Conor Granito Pvt Ltd.; Corial Ceramic Pvt Ltd.
8,7 %
C898
India
Acecon Vitrified Pvt Ltd.; Avlon Ceramics Pvt Ltd.; Duracon Vitrified Pvt Ltd.; Eracon Vitrified Pvt Ltd.; Evershine Vitrified Pvt Ltd.; Icon Granito Pvt Ltd.; Venice Ceramics Pvt Ltd.
6,7 %
C899
India
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I
7,3 %
India
Tutte le altre società
8,7 %
C999
Turchia
Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
20,9 %
C900
Turchia
Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ș.;
Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ș.
4,8 %
C901
Turchia
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato II
9,2 %
Turchia
Tutte le altre società
20,9 %
C999
3. I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore indiano gruppo Lavish, costituito da Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics Pvt Ltd., Lakme Vitrified Pvt Ltd. e Liva Ceramics Pvt Ltd. (codice addizionale TARIC C903), e non sono applicabili al produttore esportatore turco Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (codice addizionale TARIC C902).
4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2, nonché la non applicazione di un dazio antidumping per le società citate al paragrafo 3, sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il [volume] di [prodotto in esame] venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:265:oj#art-1