Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 7 feb 2023
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate ai ruminanti da latte, ai suidi svezzati e da ingrasso, ai salmonidi e ai polli da ingrasso e prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 28 febbraio 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell’allegato, destinati ai ruminanti da latte, ai suidi svezzati e da ingrasso, ai salmonidi e ai polli da ingrasso e prodotti ed etichettati prima del 28 febbraio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 28 febbraio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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