Art. 1

In vigore dal 6 feb 2023
All’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.».
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