Art. 1

In vigore dal 4 feb 2023
L’articolo 3 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) Al paragrafo 6 è aggiunta la lettera seguente: «e) a decorrere dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XXVIII, caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1o aprile 2023.»; 2) Il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XXVIII nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi. Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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