Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/2015

In vigore dal 2 feb 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/2015 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 è sostituito dal seguente: «1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica: — nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci: — aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW e — operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti; — nella divisione CIEM 7e entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codice degli attrezzi: OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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