Art. 2
In vigore dal 30 gen 2023
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così rettificato:
1)
all’, punto 10, la definizione di «budelli» è sostituita dalla seguente:
«10)
«budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati;»;
2)
all’articolo 52, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di sorveglianza; o»;
3)
all’articolo 59, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
non provengono da uno stabilimento soggetto alle restrizioni di cui al capo II; e»;
4)
nell’allegato VI, la tabella è così rettificata:
a)
nella prima colonna, il testo della decima riga è sostituito dal seguente:
«Movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni»;
b)
nella prima colonna, il testo dell’ultima riga è sostituito dal seguente:
«Movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni»;
5)
nell’allegato VIII, il titolo è sostituito dal seguente:
«
TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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