Art. 2

In vigore dal 30 gen 2023
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così rettificato: 1) all’, punto 10, la definizione di «budelli» è sostituita dalla seguente: «10) «budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati;»; 2) all’articolo 52, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di sorveglianza; o»; 3) all’articolo 59, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) non provengono da uno stabilimento soggetto alle restrizioni di cui al capo II; e»; 4) nell’allegato VI, la tabella è così rettificata: a) nella prima colonna, il testo della decima riga è sostituito dal seguente: «Movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni»; b) nella prima colonna, il testo dell’ultima riga è sostituito dal seguente: «Movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni»; 5) nell’allegato VIII, il titolo è sostituito dal seguente: « TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:751:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo