Art. 1

In vigore dal 30 gen 2023
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato: 1) all’articolo 21, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera g): «g) stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività, a condizione che non abbiano contatti diretti o indiretti con pollame o altri stabilimenti che detengono volatili in cattività.»; 2) all’articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di protezione o verso di essa. Se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l’autorità competente per lo stabilimento di origine effettua tale designazione di concerto con l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione.» ; 3) all’articolo 30, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nello stabilimento o nell’unità epidemiologica di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;»; 4) all’articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità competente può revocare le misure di cui alle sezioni 1 e 2 del presente capo solo se: a) è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato X dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se opportuno, del controllo preliminare di insetti e roditori, eseguiti conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito; e b) in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a esami clinici e, se necessario, a esami di laboratorio conformemente all’articolo 26.»; 5) all’articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di sorveglianza o verso di essa. Se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l’autorità competente per lo stabilimento di origine effettua tale designazione di concerto con l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione.» ; 6) all’articolo 46, paragrafo 1, la lettera a), è così modificata: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro in cui sono nati da uova provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona soggetta a restrizioni, a condizione che:»; b) è aggiunto il seguente punto iii): «iii) al momento del carico il mezzo di trasporto sia sigillato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.»; 7) all’articolo 46, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nello stabilimento o nell’unità epidemiologica di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;»; 8) all’articolo 55, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 solo se: a) è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se opportuno, del controllo preliminare di insetti e roditori, eseguiti conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito; b) nella zona di protezione sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b); e c) un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a visite effettuate da veterinari ufficiali, conformemente all’articolo 41.»; 9) nell’allegato VII, la prima tabella, relativa alle carni, ai budelli e al latte, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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