Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

In vigore dal 30 gen 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760 Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato: 1) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’operatore provvede a che una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione che usa per stabilire il quantitativo di riferimento contenga il numero della fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità emittenti confrontano le informazioni sui titoli di importazione e sulle dichiarazioni doganali. I documenti non devono contenere discrepanze sull’identità dell’importatore o del dichiarante ovvero sulla descrizione del prodotto. Le verifiche di tali documenti sono effettuate in base all’analisi dei rischi degli Stati membri.» ; c) il paragrafo 4 è soppresso; 2) l’articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 12, la prima frase è sostituita dalla seguente: «L’operatore notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo LORI entro 30 giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto.»; b) al paragrafo 13, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il requisito del quantitativo di riferimento sia stato sospeso a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, la Commissione sospende il requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema elettronico LORI.»; 3) all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’autorità emittente dello Stato membro in cui è stabilito il denunciante, se ritiene fondata la denuncia, vi dà seguito con i controlli che ritiene opportuni. Se l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità emittente che ha ricevuto la denuncia, tale autorità fornisce l’assistenza necessaria all’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito e registrato ai fini dell’IVA, la quale procede tempestivamente al controllo. L’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito e registrato ai fini dell’IVA inserisce l’esito del controllo nel sistema elettronico LORI integrandolo nel fascicolo LORI dell’operatore stesso.» .
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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