Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2012

In vigore dal 30 gen 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2012 Il regolamento (UE) n. 389/2012 è così modificato: 1) all’articolo 15, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa;»; 2) l’articolo 19 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la categoria del prodotto sottoposto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto sottoposto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall’autorizzazione di cui all’allegato II, elenco codici 10, del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (*1); (*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247, del 23.9.2022, pag. 2).»;" b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 2 riguardanti gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*2) sono scambiate automaticamente tramite un registro centrale. (*2)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).»;" 3) all’articolo 20, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La Commissione provvede affinché le persone che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 possano ottenere conferma per via elettronica della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del presente regolamento.».
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