Art. 8
Meccanismo di compensazione
In vigore dal 30 gen 2023
Meccanismo di compensazione
1. Per il segmento di flotta interessato, conformemente al paragrafo 4, uno Stato membro può concedere, nel 2023, alle navi battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca pari al 3,5 % calcolati sul livello di riferimento tra il 2015 e il 2017 di tale Stato membro.
2. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari e la condizione associata.
3. L’assegnazione supplementare è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito nel livello di riferimento tra il 2015 e il 2017 per il segmento di flotta interessato dello Stato membro in questione a decorrere dal 1o gennaio 2023.
4. Uno Stato membro può concedere l’assegnazione supplementare di giorni di pesca di cui al paragrafo 1, a condizione che la nave soddisfi una delle condizioni seguenti:
a)
la nave utilizzi una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %;
b)
la nave utilizzi una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;
c)
la nave utilizzi un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 20 mm;
d)
lo Stato membro interessato abbia istituito zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;
e)
lo Stato membro interessato abbia adottato una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione del nasello di almeno 26 cm, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità; o
f)
lo Stato membro interessato abbia stabilito un divieto di almeno quattro settimane consecutive delle attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello. Tali zone tengono conto altresì dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, comprese profondità comprese tra 150 m e 500 m. I periodi di divieto temporaneo delle attività di pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre.
5. Lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo messo in atto e imputato all’assegnazione supplementare di cui al paragrafo 4, utilizzando i codici specifici di comunicazione ad essa riferiti.
6. Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 4; lettere da a) a f).
Storico versioni
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