Art. 6

Lampuga

In vigore dal 30 gen 2023
Lampuga 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo. 2.   Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell’allegato II.
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