Art. 21
Periodo di divieto per il rombo chiodato
In vigore dal 30 gen 2023
Periodo di divieto per il rombo chiodato
Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.
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