Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 gen 2023
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano i seguenti stock ittici:
a)
corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo quale definito all’, lettera b);
b)
gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all’, lettera c);
c)
acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all’, lettera d);
d)
nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all’, lettera d);
e)
gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia quale definito all’, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all’, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all’, lettera g);
f)
occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán quale definito all’, lettera h);
g)
spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero quale definito all’, lettera i).
2. Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell’Unione, compresa la pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:195:oj#art-2