Art. 17
Occhialone
In vigore dal 30 gen 2023
Occhialone
1. Il presente articolo si applica alla pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato VII.
3. Il numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca dell’occhialone è stabilito nell’allegato VII.
4. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per pescatore al giorno. La taglia minima di riferimento (40 cm) per la conservazione dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) si applica alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán. La pesca ricreativa di questa specie è proibita durante il periodo di divieto della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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