Art. 13

Stock demersali

In vigore dal 30 gen 2023
Stock demersali 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia. 2.   Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli fissati nell’allegato V. 3.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello e la capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato V. 4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma degli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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