Art. 10

Stock di piccoli pelagici

In vigore dal 30 gen 2023
Stock di piccoli pelagici 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell’acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico. 2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato IV. 3.   La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e GT, in relazione ai pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici è fissata nell’allegato IV.
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