Art. 7
Applicazione di TAC provvisori
In vigore dal 30 gen 2023
Applicazione di TAC provvisori
1. Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IA o all’allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, i TAC indicati in tale tabella si applicano in via provvisoria dal 1o gennaio al 31 marzo 2023. Tali TAC provvisori non pregiudicano la fissazione di TAC definitivi per il 2023 in linea con l’esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, in conformità dei pareri scientifici e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti piani pluriennali.
2. I pescherecci dell’Unione possono pescare stock soggetti ai TAC provvisori di cui al primo paragrafo nelle acque dell’Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano concesso ai pescherecci dell’Unione l’accesso alle proprie acque.
Storico versioni
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