Art. 59
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 30 gen 2023
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tuttavia:
a)
l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 1, lettere o) e p), e l’, paragrafo 1, lettere j) e k), si applicano dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
b)
l’ si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per il periodo o i periodi di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM e dal 1o marzo 2023 al 31 marzo 2024 per il periodo o i periodi di chiusura nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9;
c)
l’ si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 gennaio 2024;
d)
gli e l’allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023;
e)
l’, paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022;
f)
l’, paragrafo 1), lettera a), si applica dal 1o gennaio 2023 al 19 gennaio 2024;
g)
l’ si applica dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023;
h)
l’allegato I si applica anche per l’anno 2024, ove specificato in tale allegato;
i)
l’allegato IK si applica dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ove specificato in tale allegato;
j)
l’allegato II si applica dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.
k)
la taglia massima di riferimento per la conservazione dello spinarolo (DGS/03 A-C, DGS/2AC4-C e DGS/15X14) cessa di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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