Art. 58

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 gen 2023
Disposizioni transitorie 1.   Gli articoli da 11 a 13 e da 15 a 17, l’, paragrafo 1, lettere da a) a n), gli , da 38 a 40, 45, 46 e 48 e l’, paragrafo 1, lettere da a) a i), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2024 fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024. 2.   L’, paragrafo 1, lettere o) e p), e l’, paragrafo 1, lettere j) e k), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.
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Disposizioni transitorie (Art. 58 Regolamento (UE) 2023/194) — Testo vigente | Portale Normativo