Art. 42

Gestione della pesca con FAD

In vigore dal 30 gen 2023
Gestione della pesca con FAD 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non provvedono all’assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2023 e le ore 24.00 del 30 settembre 2023. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1o aprile 2023 alle ore 24.00 del 31 maggio 2023, oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2023 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023. 3.   Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2023, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura selezionati dagli Stati membri prima del 1o marzo 2023. 4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.
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