Art. 26

FAD per tonnidi tropicali

In vigore dal 30 gen 2023
FAD per tonnidi tropicali 1.   L’uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 13 marzo 2023. 2.   Nei 15 giorni precedenti l’inizio del periodo di cui al paragrafo 1, dal 17 dicembre al 31 dicembre 2022, gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2023. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data i pescherecci battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di pesca attorno ai FAD finché la Commissione non avrà ricevuto tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all’ICCAT.
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FAD per tonnidi tropicali (Art. 26 Regolamento (UE) 2023/194) — Testo vigente | Portale Normativo