Art. 23
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
In vigore dal 30 gen 2023
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1. Il numero di pescherecci dell’Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 3.
4. Il numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 5.
6. La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell’allegato VI, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga del nord (Thunnus alalunga) come specie bersaglio ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (39) è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 8.
Storico versioni
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