Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 gen 2023
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci seguenti:
a)
pescherecci dell’Unione; e
b)
navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche:
a)
ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e
b)
alla pesca commerciale da riva.
Storico versioni
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