Art. 18

Specie vietate

In vigore dal 30 gen 2023
Specie vietate 1.   I pescherecci dell’Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti: a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 7d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque dell’Unione della divisione 3a; b) berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6; c) sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; d) squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; e) zigrino (Dalatias licha) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; f) squalo becco d’uccello (Deania calcea) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; g) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5; e nelle acque dell’Unione delle sottozone 3, 9 e 10; h) sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14; i) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della sottozona 5; nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8; e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14; j) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque; k) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a; l) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 10; m) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque; n) pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo; o) pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14; p) squali di acque profonde elencati nell’allegato I, parte D, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 6 a 9; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5; nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10; nelle acque dell’Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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Specie vietate (Art. 18 Regolamento (UE) 2023/194) — Testo vigente | Portale Normativo