Art. 3

In vigore dal 27 gen 2023
Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:185:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2023/185 | Portale Normativo