Art. 1
Periodo transitorio
In vigore dal 26 gen 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodo transitorio
Le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India, di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria, di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 16 ottobre 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 25 del 27.1.2023, pag. 36).»;"
2)
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento;
3)
nella parte II del modello di certificato ufficiale di cui all’allegato IV, è aggiunto il punto II.2.5 seguente:
«(3) e/o
[II.2.5. ☐ Certificazione per … (indicare il prodotto) elencato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, anche per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da… (indicare un rischio diverso dai rischi di cui ai punti da II.2.1 a II.2.4)
—
dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data) nel … (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
—
I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell’Unione.]».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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