Art. 1

In vigore dal 24 gen 2023
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato: (1) all’articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere c) e d): «“c) catturare merluzzo bianco nella divisione 3M in quantità superiori a 15 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Qualora le catture di una nave da ricerca superino tale quantitativo, l’eccedenza è imputata al contingente assegnato allo Stato membro di bandiera della nave. Inoltre, se il contingente di merluzzo bianco nella divisione 3M assegnato allo Stato membro è esaurito, lo Stato membro non autorizza le proprie navi a effettuare ulteriori attività di ricerca. Le attività di ricerca in corso sono interrotte dallo Stato membro di bandiera non appena raggiunte le 15 tonnellate di catture da parte dell’Unione; o d) catturare gamberetti nella divisione 3M in quantità superiori a 10 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Lo Stato membro interessato interrompe le attività di ricerca sui gamberetti nella divisione 3M una volta raggiunte le 10 tonnellate di catture da parte dell’Unione.”»; (2) all’articolo 4, il paragrafo 1 bis è soppresso; (3) all’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), è aggiunta la frase seguente: « “Le ispezioni degli sbarchi o dei trasbordi sono effettuate in misura pari: i) almeno al 50 % se il contingente NAFO totale per il merluzzo bianco nella divisione 3M previsto dalle possibilità di pesca è inferiore a 6 000 tonnellate; e ii) almeno al 25 % se il contingente NAFO totale per il merluzzo bianco nella divisione 3M previsto dalle possibilità di pesca è compreso tra 6 000 e 12 000 tonnellate.”»; (4) all’articolo 27, paragrafo 7, la lettera a) è soppressa.
Storico versioni

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