Art. 1

“Riferimento al certificato nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”;

In vigore dal 23 gen 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è così modificato: (1) l’ è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « “Riferimento al certificato nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”; b) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: “Ai fini del riferimento al certificato nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*1), le informazioni da includere nei documenti suddetti come indicato all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (*2) sono le seguenti: (*1)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4)." (*2)  Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).”;" (2) l’articolo 3 è soppresso; (3) l’articolo 5 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 5 “Requisiti per la compilazione dei documenti amministrativi in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”; b) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: “1. Nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l, come indicato nell’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, con la dicitura seguente: ‘ Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da’ seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:”»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3.   La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) n. 2022/1636. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell’alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.”” ; (4) l’articolo 6 è soppresso.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/157 — “Riferimento al certificato nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”; | Portale Normativo