Art. 1
“Riferimento al certificato nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”;
In vigore dal 23 gen 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è così modificato:
(1)
l’ è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
“Riferimento al certificato nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”;
b)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
“Ai fini del riferimento al certificato nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*1), le informazioni da includere nei documenti suddetti come indicato all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (*2) sono le seguenti:
(*1) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4)."
(*2) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).”;"
(2)
l’articolo 3 è soppresso;
(3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
“Requisiti per la compilazione dei documenti amministrativi in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa”;
b)
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
“1. Nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l, come indicato nell’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, con la dicitura seguente: ‘
Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da’
seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:”»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) n. 2022/1636. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell’alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.””
;
(4)
l’articolo 6 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:157:oj#art-1