Art. 2

In vigore dal 18 gen 2023
Qualora un nuovo produttore esportatore dell’Indonesia fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, pari al 26,6 %. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie dell’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta (1o ottobre 2020 - 30 settembre 2021); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto di cui all’, paragrafo 1 originario dell’Indonesia, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
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