Art. 1

In vigore dal 18 gen 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi con una catena di atomi carbonio di lunghezza C6, C8, C10, C12, C14, C16 o C18, con un indice di iodio inferiore a 105 g/100 g e un rapporto tra acidi grassi liberi e trigliceridi (grado di scissione) pari almeno al 97 %, comprendenti: — singolo acido grasso (detto anche «frazione pura»); e — miscele contenenti una combinazione di catene di atomi di carbonio di due o più lunghezze, esclusi gli acidi grassi per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sostenibili certificati da un sistema volontario (65) riconosciuto dalla Commissione europea a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, oppure da un sistema di certificazione nazionale istituito a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, della medesima direttiva attualmente classificati con i codici NC ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 3823 12 00, ex 3823 19 10 ed ex 3823 19 90 (codici TARIC: 2915704095, 2915705010, 2915903095, 2915907095, 2916150010, 3823110020, 3823110070, 3823120020, 3823120070, 3823191030, 3823191070, 3823199070 e 3823199095) e originari dell’Indonesia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC P.T. Musim Mas 46,4 % C880 P.T. Wilmar Nabati Indonesia 15,2 % C881 Altre imprese che hanno collaborato elencate nell’allegato 26,6 % Cfr. allegato Tutte le altre società 46,4 % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (66), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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